NORMATIVA IMMAGINI

ARCIDIOCESI DI TRENTO

 

Norme per il prestito e la riproduzione fotografica dei beni culturali di proprietà ecclesiastica

1.    Il patrimonio ecclesiastico e la normativa canonica e civile in materia di beni culturali

I beni culturali di proprietà di enti soggetti alla giurisdizione dell’Arcivescovo di Trento costituiscono un patrimo­nio di carattere storico, artistico e religioso di notevole interesse e valore. La gestione di questo patri­monio avviene nel rispetto delle norme ecclesiastiche indicate nei documenti della Con­ferenza Episcopale Italiana (Norme del 1974 e Orientamenti del 1992) e delle diret­tive della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa ( Enchiridion dei Beni Culturali, Documenti ufficiali della Pontificia Commissione per i beni culturali della chiesa, EDB 2002). La collaborazione tra la Chiesa e la Pubblica Amministrazione avviene nel rispetto dell’Accordo di Revisione del Concordato firmato nel 1984, dell’Intesa per i beni culturali del 2005 e dell’Intesa tra Arcidiocesi e Provincia Autonoma di Trento.

1.1.      Poiché la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico vie­ne attuata anche attraverso la riproduzione e la diffusione dell’immagine delle opere, l’Arcivescovo, per pro­muovere un corretto uso delle immagini nel rispetto dello specifico valore religioso (litur­gico, biblico e teologico tradizionale) che le caratterizza, disciplina le riproduzioni attraverso la presente normativa.

1.2.      La normativa presente riguarda tutti i beni culturali di proprietà ecclesiastica. In un’epo­ca in cui la riproduzione con ogni tipo di tecnologia può consentire una diffusione plane­taria in tempo reale delle immagini delle opere d’arte e dei beni culturali, le norme qui presentate hanno l’obiettivo di verificarne l’inserimento in contesti adeguati, di valoriz­zarne una lettura il più possibile completa, di contestualizzarne il significato religioso.

1.3.      I soggetti responsabili del patrimonio e del suo uso sono in primo luogo l’Arcivescovo diocesano e suoi delegati, nonché i responsabili pro-tempore degli Enti ecclesiastici proprietari. La verifica dell’applicazione della disciplina circa l’uso e la tutela dei Beni Culturali è compito primario dell’Ordinario e degli Uffici competenti della Curia Arcivescovile che po­tranno far valere i loro diritti anche in sede legale.

2.    Norme per le riproduzioni fotografiche dei beni culturali ecc1esiastici

Il Vescovo rilascia le autorizzazioni alla riproduzione delle immagini di beni culturali ecclesiastici attraverso l’Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali della Arcidiocesi, sentito il parere dei responsabili dei beni in oggetto ed in seguito alla valutazione del carattere dell’iniziativa. Secondo le norme   canoniche e civili tali riproduzioni potranno essere utilizzate solo nell’ambito del progetto presentato, salvo ulteriori autorizzazioni. Ogni ristampa o riedizione deve essere autorizzata con analoga procedura.

Le norme sotto elencate si riferiscono all’utilizzo delle immagini nelle riproduzioni fotografiche, video, cinematografiche, televisive, digitali e in ogni altra forma possibile. L’autorizzazione regola l’utilizzo delle riproduzioni nell’ambito di progetti editoriali e di divulgazione e diffusione, compreso l’utilizzo nei mass-media e anche nelle reti informa­tiche.

2.1.       Riproduzioni a scopo commerciale

Per le riproduzioni inserite in progetti editoriali o in produzioni di altra natura (locan­dine, manifesti o altre forme pubblicitarie che raffigurino beni culturali di proprietà ec­clesiastica) l’autorizzazione alla riproduzione è necessaria sia per le riprese ex novo che per le immagini già esistenti; essa viene concessa su presentazione dettagliata del pro­getto editoriale da parte dell’autore o dell’editore.

2.1.1. Nella domanda da presentare all’Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali dell’ Arcidiocesi gli interessati devono pertanto specificare:

·          scopo e caratteristiche dell’iniziativa editoriale;

·          soggetti e autori delle opere da riprodurre (da indicare dettagliatamente);

·          strumentazione e supporti sul quali verrà eseguita la riproduzione;

·          valore commerciale del prodotto;

·          numero di copie previste;

·          autore delle riproduzioni;

·          data (da concordare) in cui si intendono effettuare le riprese.

2.1.2. Gli autori delle immagini sono tenuti a cedere alla Arcidiocesi un negativo e/o una diapositiva e/o una riproduzione (anche digitalizzata) di ogni oggetto fotografato, e a sottoscrivere una liberatoria che garantisca alla Arcidiocesi l’utilizzo di quanto consegnato conforme all’accordo di concessione.

2.1.3. Dovrà essere chiaramente espressa sulle pubblicazioni la proprietà del bene e l’autorizzazione alla riproduzione concessa.

2.1.4. La concessione sarà inoltre subordinata al versamento di un adeguato deposito cauzionale che sarà restituito dopo la consegna di cinque copie omaggio di ogni pubblicazione (o altro). Restano a carico del richiedenti le eventuali spese del personale di sorveglianza, i consumi e ogni altro onere che grava sull’ente responsabile dell’opera per ogni ripresa effettuata. Ottenuta l’autorizzazione i richiedenti potranno contattare direttamente il responsabile del bene per concordare gli appuntamenti.

2.1.5. Entro sei mesi dalla pubblicazione prevista o l’emissione autorizzata tutto il materiale  dovrà essere consegnato all’Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali, che provvede­rà a restituire il deposito cauzionale.

2.1.6. Qualora trascorsi i sei mesi il richiedente non soddisfi la disposizioni indicate all’articolo 2.1.5., ovvero non comunichi a mezzo raccomandata a/r riguardo lo stato del lavori, il deposito sarà incamerato e la concessione revocata. L’Ufficio si riserva inoltre ogni azione concessa fino ad adire alle vie legali.

        2.2.      Riproduzioni per ragioni di studio

Per le riproduzioni per ragioni di studio gli interessati sono invitati a presentare il proprio curriculum o, se studenti, richiesta scritta del docente che segue lo studio, con riferimento alle ragioni della ricerca; o copia del libretto universitario o altro documento di studio.

L’eventuale successiva pubblicazione della ricerca richiede un’ulteriore autorizzazione all’uso delle riproduzioni.

2.2.1. Gli autori delle immagini sono tenuti a cedere alla Arcidiocesi un negativo e/o una diapositiva e/o una riproduzione (anche digitalizzata) di ogni oggetto fotografato, e a sottoscrivere una liberatoria che garantisca alla Arcidiocesi l’utilizzo di quanto con­segnato, conforme all’accordo di concessione.

2.2.2. L’autorizzazione sarà inoltre subordinata al versamento di un deposito cauziona­le che sarà restituito dopo la consegna di una copia dello studio. Restano a carico dei richiedenti le eventuali spese del personale di sorveglianza, i consumi e ogni altro onere che grava sull’ente responsabile dell’opera per ogni ripresa effettuata.

Ottenuta l’autorizzazione i richiedenti potranno contattare direttamente il responsa­bile del bene per concordare gli appuntamenti.

2.2.3. Qualora trascorsi i sei mesi da ogni forma di pubblicazione il richiedente non soddisfi le disposizioni indicate all’articolo 2.2.1. e 2.2.2., ovvero non comunichi a mezzo raccomandata a/r riguardo lo stato dei lavori, il deposito sarà incamerato e la concessione revocata. L’Ufficio si riserva inoltre ogni azione concessa fino ad adire alle vie legali.

      2.3.    Riproduzioni a scopo divulgativo

Per le riproduzioni a scopo divulgativo, quali ad esempio l’utilizzo sulle reti informa­tiche, l’autorizzazione alla riproduzione viene concessa su presentazione dettagliata del progetto informativo da parte dell’autore o dell’editore.

2.3.1. Per ottenere l’autorizzazione gli interessati devono specificare:

·          scopo e caratteristiche dell’iniziativa;

·          soggetti e autori delle opere da riprodurre (da indicare dettagliatamente);

·          sito informativo o divulgativo che ospiterà le immagini.

2.3.2. Per le riproduzioni fotografiche inserite in tali progetti valgono le norme relative alle riproduzioni a scopo commerciale.

2.3.3. Per ogni immagine dovrà essere chiaramente espressa la proprietà del bene e l’autorizzazione alla riproduzione concessa dall’Ufficio Arte Sacra e Beni Cul­turali della Arcidiocesi.

2.3.4. La concessione all’utilizzo delle immagini nelle reti informatiche o divulgative sarà limitata nel tempo e subordinata al versamento di un adeguato deposito cauzionale che sarà restituito allo scadere della concessione.

2.3.5. L’autore del progetto si impegna a cedere alla Arcidiocesi il diritto di utilizzare il progetto divulgativo nell’ambito delle proprie iniziative e di creare dei link con le pro­prie pagine web, nel caso si tratti di siti informatici.

        2.4.    Riproduzioni video, cinematografiche e televisive

Per le riproduzioni video, cinematografiche e televisive si applicano le stesse norma­tive concernenti le riproduzioni fotografiche (vd. 2.3.3) salvo quanto riguarda la consegna delle copie del materiale realizzato, che dovrà essere concordato caso per caso con i re­sponsabili dell’Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali della Arcidiocesi.

3.    Norme per il prestito dei beni culturali ecclesiastici

 

3.2.          Prestiti temporanei per il culto

Per ottenere il prestito per il culto è necessario presentare domanda scritta all’Ufficio, indicando le ragioni del prestito, i termini di tempo ed allegando le schede di prestito per i singoli oggetti. Alla scheda dovrà essere allegata una foto recente che testimoni lo stato di conservazione dell’opera. L’autorizzazione al prestito viene concessa dall’Ufficio, sentito il parere dei re­sponsabili dei beni in oggetto e la Commissione Arte Sacra e Beni Culturali dell’Arcidiocesi e con l’autorizzazione della Soprintendenza

3.2.1. Il richiedente in quanto custode solo temporaneo del bene non potrà intervenire sull’opera prestata senza informare l’Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali e il responsabile del bene, nemmeno in caso di intervento di pulitura o restauro.

3.2.2. Restano a carico dei richiedenti oltre alle spese di trasporto (imballaggio, trasporto, vigilanza) anche l’onere relativo alla polizza assicurativa adeguata a garanzia delle opere pre­state, nonché eventuali spese e ogni altro onere che grava sul responsabile dell’opera per il prestito.

  Trento, 21 marzo 2005                                                                   + Luigi Bressan

  Prot. 81/05/E                                                                             Arcivescovo di Trento

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